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Un blog di avventure vissute, viaggi, esperienze fuori dall’ordinario in tanti paesi, opinioni e indicazioni. Il mondo è differente: clima, gente, natura, erroneamente pensiamo che il mondo sia più o meno uguale ma non è cosi. La vita può essere enormemente ricca di nuove esperienze, di scoperte e d’intense avventure. La televisione di reportage esotico non basta, la conoscenza da Xerox è illusoria perchè la mappa non è il territorio, al contrario l’esperienza del nuovo e l’antropofagismo culturale amplia la mente e dissolve il conformismo. Sperimentiamo l’intenso così da poter dire: "Ho vissuto cose che voi legati al mediocre conosciuto non potete neanche immaginare".

venerdì 16 novembre 2012

I DIRITTI DEI PASSEGGERI DEI VOLI AEREI



Come membri dell'Unione europea, i diritti dei passeggeri in Italia sono legiferati da un regolamento europeo, la CE 261/2004 . 

Nel 2005 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento UE 261/2004 che stabilisce norme comuni per tutte le compagnie aeree a livello di UE in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo. Il nuovo testo per i diritti dei passeggeri aerei disciplina i diritti dei passeggeri e gli obblighi delle compagnie aeree su quattro presupposti:

- Il negato imbarco per overbooking di biglietti;
- cancellazione del volo,
- Ritardi 
- classe di cambiamento.

Questo regolamento è stato adottato principalmente per porre fine alle pratiche abusive dalle compagnie aeree conosciute come overbooking, che non è né più né meno vendere più biglietti per i posti di un volo di quelli che effettivamente ha a disposizione.

Quali sono le regole dei risarcimenti per overbooking:

Cancellazione del volo:
- Qual è la differenza tra i ritardi e cancellazioni?
Il regolamento definisce la cancellazione per non esecuzione di un volo di linea e che aveva riservato almeno un posto. Il regolamento non fornisce alcuna definizione di limite di ritardo o di tempo dopo il quale un lungo ritardo potrebbe essere considerato un annullamento.
In generale, un volo può essere considerata annullato se si modifica il numero di volo per lo stesso percorso per il quale il passeggero ha stipulato un contratto con un giorno e un'ora specifiche.
Il passeggero il cui volo viene cancellato, ha i seguenti diritti a norma del regolamento (CE) 261/2004:

Diritto all'informazione
 Il vettore aereo di un volo cancellato è tenuto a fornire a ciascun passeggero interessato un modulo che indica le norme in materia di compensazione ed assistenza. Se l'azienda non lo fornisce, richiedetelo. 
Inoltre, la compagnia aerea deve esporre, chiaramente visibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: 
"In caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo di due ore, rivolgersi al momento del check-in  alla porta di banco o un nel testo che enumera i diritti, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza. "
La compagnia aerea deve fornire informazioni con mezzi alternativi adeguati in caso di non vedenti o ipovedenti.

Diritto al risarcimento
 Non vi è alcun diritto al risarcimento al passeggero se
il vettore può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero prese tutte le misure ragionevoli. 
Ai sensi del regolamento (CE ) 261/2004 possono essere considerati eccezionali circostanze: instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo, rischi per la sicurezza, carenze impreviste sicurezza del volo e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un compagnia aerea che opera il volo. Si ritiene inoltre che le circostanze eccezionali in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo (in relazione ad un particolare aeromobile in una data particolare) danno luogo ad un lungo ritardo, un ritardo di un giorno all'altro o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se il vettore ha fatto ogni sforzo per evitare tali ritardi o cancellazioni.

Diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo
Nella cancellazione di un volo è sempre presente il diritto al rimborso o un volo alternativo . I passeggeri possono scegliere tra le seguenti tre opzioni che il vettore deve fornire:
§  Rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la parte del viaggio non effettuata o in parte del viaggio se il volo non ha più scopo. Se del caso, in aggiunta, un volo di ritorno verso il punto di partenza non appena possibile. Il rimborso può essere effettuato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, bonifico bancario, assegno o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio o altri servizi o
§  Portare a destinazione con condizioni di trasporto comparabili il più rapidamente possibile o
§  Portare a destinazione finale, concondizioni  trasporto comparabili, ad una data successiva a loro scelta, a seconda della disponibilità di posti a sedere.

In caso che una città o regione sia servita da più aereoporti, se il volo è offerto dalla società per un aeroporto diverso da quello per il quale è stata fatta la prenotazione, il vettore deve sostenere le spese di trasferimento del passeggero a quell’aereoporto o per l'aereoporto per il quale è stata effettuata la prenotazione o ad un'altra zona concordata con il passeggero.

Diritto alla cura
Il vettore è tenuto a fornire gratuitamente ai passeggeri vittime della cancellazione pasti e bevande, a seconda del tempo necessario per attendere che si effettui il volo alternativo offerto dalla compagnia aerea. Inoltre, il vettore aereo offre a titolo gratuito due chiamate telefoniche, telex o fax o e-mail.
Se il trasporto alternativo è di almeno il giorno dopo la partenza prevista per il volo cancellato, o è necessario ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero, il vettore deve fornire ai passeggeri alloggio gratuito in albergo e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.
La compagnia aerea deve prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e dei loro compagni, e le esigenze dei minori non accompagnati.


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